In materia di contrassegno disabili la giurisprudenza è assai numerosa, in quanto, nella vita quotidiana, possono essere molte le situazioni in cui viene in gioco questo importante strumento di sostengo delle persone con disabilità, perciò non deve stupire che la Suprema Corte sia stata nuovamente chiamata ad occuparsene.
Con la sentenza n. 6892 del 14 marzo 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione se, per poter legittimamente usufruire dello spazio riservato alla sosta di veicoli delle persone invalide, sia necessario esporre il contrassegno invalidi in originale, oppure, sia sufficiente una fotocopia.
Nel caso di specie la ricorrente era stata infatti multata per aver esibito una fotocopia del contrassegno, difendendosi adducendo che l’originale fosse stato a suo dire riconsegnato in Comune in sede di rinnovo dello stesso.
In senso analogo a quanto già deciso dai giudici di merito in primo e in secondo grado, la Corte di Cassazione ha rammentato che in forza dell’art. 381, secondo comma, del regolamento di attuazione del Codice della Strada il contrassegno invalidi deve essere esposto in originale sul parabrezza anteriore dell’autovettura, in modo che sia chiaramente visibile per i controllo.
I Supremi Giudici hanno quindi stigmatizzato la giustificazione addotta dalla ricorrente, sottolineando che soltanto l’esposizione dell’originale consente di evitare, o, quantomeno, contenere possibili abusi, mentre l’eventuale duplicazione o l’uso di fotocopie è di ostacolo per l’effettuazione dei controlli (specie in caso di sosta in assenza del titolare del contrassegno), pure nell’ipotesi in cui sia pendente la pratica di rinnovo.
A quest’ultimo proposito i Supremi Giudici hanno rammentato che, una volta scaduto il contrassegno, è in ogni caso preclusa la sosta negli spazi riservati, pertanto, se l’interessato ha necessità di avvalersi del contrassegno in modo continuativo oltre il periodo di efficacia, deve necessariamente avviare per tempo le procedure di rinnovo, se del caso domandando che il Comune rilasci a suo favore un titolo provvisorio o un duplicato del contrassegno da poter esporre sul parabrezza anteriore dell’autovettura.